Dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla costituzionalità di
questa legge, con il pronunciamento 12
febbraio del 2014, si è potuto lavorare più serenamente su questa proposta di
modifica. E bene ha fatto la Commissione a sospendere i lavori, alla fine di
gennaio, su istanza anche del Gruppo di Forza Italia. Dispiacciono le parole
del consigliere Capurro, che attribuisce al gruppo di Forza Italia, ed in
particolare ai Consiglieri Bagnasco e Melgrati un ruolo marginale sulle
modifiche a questa legge. L’assessore e gli uffici ben sanno che la storia di
questa Legge Regionale è stata scritta diversamente.
Il
testo di legge così come approvato in Commissione su proposta dall’assessore e
come emendato è sicuramente migliorativo di quello presentato in precedenza,
che aveva suscitato le nostre perplessità come Gruppo di Forza Italia e quelle
di tutte le categorie audite in Commissione. E’ stato fatto tesoro di molti
suggerimenti, in special modo quelli arrivati dagli avvocati amministrativisti,
che ogni giorno “misurano” sul campo gli effetti di questa legge e le
contestazioni del Tribunale Amministrativo Regionale, che comunque, dopo il
dettato nazionale del “Decreto del Fare” sulle distanza dai fabbricati, ha
sensibilmente modificato l’orientamento.
Anche
se la Corte Costituzionale non è entrata nel merito perché “non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di
costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente
rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione sollevata”. Infatti, mentre in
pendenza della sentenza potevano esservi dubbi interpretativi, all’indomani della sentenza stessa la legge
Regionale 24/2001 era tornata nella sua piena operatività.
Non
solo; nelle motivazioni della difesa della legittimità e costituzionalità della
legge da parte dell’avvocatura regionale, ribaditi nelle motivazioni della
sentenza da parte della Corte Costituzionale, si trovano i fondamenti per
ribadire la legittimità della legge. Infatti con atto depositato il 16 luglio
2013, era intervenuta in giudizio la
Regione Liguria, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sollevata fosse dichiarata inammissibile
e comunque infondata; la Regione
Liguria, quanto alla asserita violazione della competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia penale, osservava che le norme integratrici della
fattispecie penale – ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro
strumenti urbanistici – possono essere
integrate da norme di settore provenienti anche dal legislatore regionale,
secundum legem; la difesa regionale rilevava che le disposizioni censurate si
riferiscono ad interventi edilizi che, nella misura in cui non comportano la
demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come interventi
di ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla citata disciplina statale
e non quali interventi di nuova costruzione, come erroneamente ritenuto
dall’ordinanza di rimessione.
Mentre
in pendenza della sentenza potevano esservi dubbi interpretativi, all’indomani della sentenza stessa la legge
Regionale 24/2001 è tornata nella sua piena operatività. Questa modifica alla
Legge Regionale 24/01 mette ordine anche sulle interpretazioni che i funzionari
degli uffici comunali davano arbitrariamente a una legge che è sempre stata
legittima. Quindi da domani, a maggior ragione (ma già oggi era così), qualunque rinvio o omissione da parte di
uffici tecnici di Comuni liguri che si rifiuteranno di applicare la legge “in
toto” è da considerare “abuso d’Ufficio”,
perseguibile penalmente e con richieste danni da parte degli operatori privati.
Stupisce
che solo la legge della Regione Liguria, peraltro simile a quelle presenti e
operanti nelle maggiori Regioni italiane, sia stata messa in discussione. Ad
essere stato messo in discussione, con il ricorso della Procura della
Repubblica di Savona, è il concetto di modesto incremento previsto dal Testo
Unico, che comunque definisce come nuova costruzione gli interventi definiti
all’art 3 comma 1 lettera e.6)
gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell'edificio principale; Quindi parrebbe che il
limite della ristrutturazione edilizia sia fissato dalla normativa
nazionale sotto la soglia del 20%, e
nella presente legge, con il richiamo alla Legge Regionale 16 del 2008, questo
parametro viene codificato. Peraltro già la Legge Regionale 16 del 2008
indicava appunto come limite alla Ristrutturazione Edilizia l’incremento di
volume non superiore al 20%. Quindi si è operato in coerenza con la legge base
dell’edilizia Regionale, la 16/08.
Dovendo
operare una Genesi di questa Legge, nella sua iniziale formulazione, troppo
“piegata” alle sentenze (poche invero, rispetto al numero di interventi in
Ligura), il rischio era quello di stravolgere una buona legge, approvata dalla
Giunta di Centro-Destra del Governatore Sandro Biasotti, che ha
dato notevoli opportunità di lavoro e ha consentito di recuperare unità
immobiliari ai cittadini senza consumo del territorio.
E
allora andiamo ad esaminare le criticità eliminate nel presente testo:
In
particolare il limite del 10% per l’incremento volumetrico per il recupero del
sottotetto appariva fortemente limitativo, come già sottolineato sia dal CAL
(Consiglio delle Autonomie Locali) nell’esame della proposta di Legge Regionale, che ha proposto il limite
del 20%, sia dai rappresentanti di Forza Italia in Commissione;
d’altronde sarebbe stato ipotizzabile omologare questo parametro con la quota
percentuale massima di incremento prevista dalla Legge Regionale n. 16 come
limite per la ristrutturazione edilizia e cioè il 20%, conforme alla norma del
Testo Unico per l’Edilizia di rango nazionale, come infatti avvenuto.
Come
il valore della monetizzazione dei parcheggi, legata al solo valore di mercato,
risultava penalizzante, in un momento di forte contrazione della domanda e di
crisi acuta del settore edilizio, e bene ha fatto il legislatore Regionale,
anche su sollecitazione degli auditi, ad introdurre un parametro massimo, cioè “l'obbligo di versamento al Comune di una
somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di
superficie pari a 12,50 metri quadrati.”
Anche
l’introduzione dell’altezza media di metri 2 con una altezza minima di metri 1
appariva una forzatura, sempre determinata dal concetto di aumentare il volume
il meno possibile, per assecondare teorie del Tribunale Amministrativo Ligure
non suffragate comunque da sentenze definitive passate in giudicato. Inoltre il
limite di 2 metri
non veniva specificato come limite inferiore, suscettibile di miglioramento in
altezza, ma pareva parametro assoluto.
Come appariva di difficile e contorta applicazione la norma di cui
all’eliminato comma 8 sul limite delle altezze di gronda e di colmo, troppo
restrittivo se declinato con l’incremento volumetrico massimo del 10%.
La
perplessità maggiore era destata poi dal calcolo dell’incremento in altezza,
calcolato al doppio della distanza intercorrente tra la linea di gronda e
l’estradosso delle bucature esistenti, collocate al livello più alto
dell’edificio, e comunque non oltre metri 1. Questi parametri avrebbero sancito di fatto la morte e
l’inapplicabilità di questa legge, una delle migliori mai scritte in Liguria.
Ma
nel frattempo è accaduto un fatto
nuovo, che ha consentito una visione nuova di tutto il problema, con
particolare riferimento alle distanze dai confini e dai fabbricati. Il
D.L. del "Fare" convertito dalla Legge n.98 del 9.08.2013 all'art.30
consente espressamente, alle Regioni di prevedere con proprie Leggi e
Regolamenti, disposizioni derogatorie al D. M. dei Lavori
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e di dettare disposizioni sugli spazi da
destinare a insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati
alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della
definizione o revisione di strumenti urbanistici. Infatti l’art. 30 recita:
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari materia
edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, al medesimo
decreto sono apportate
seguenti modificazioni:dopo l'articolo 2 è inserito
il seguente: «Art. 2-bis (L) (Deroghe in materia di limiti di distanza tra.fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse
norme del codice civile e alle disposizioni integrative, regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogato al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n.
1444… E'
necessario quindi, che la Regione Liguria provveda con la massima urgenza,
avevo a dichiarare alla data della entrata in vigore della Legge di conversione
del Decreto, ad adeguare il sistema normativo urbanistico regionale oggi
frutto di censure, dubbi interpretativi ed applicativi circa le
attuali previsioni in tema di distanze tra i fabbricati in relazione
alle, fino ad oggi ritenute inderogabili, previsioni del D.M. 1444/68
che hanno generato un notevole contenzioso sia per quanto concerne la Legge
dei sottotetti, sia per quanto riguarda il “Piano Casa”. In
particolare si potrà intervenire sia sulla Legge 24/2001 sia sulla Legge
relativa al "Piano Casa", prevedendo che le attuali disposizioni
derogatorie, in tema di distanze, considerate incostituzionali, perchè in
deroga al D.M. 1444/68, possano avere piena efficacia in virtù delle richiamate
nuove previsioni di cui al Decreto Legge “del Fare”. La Regione
Liguria deve cogliere l'occasione di intervenire al più presto al fine di dare
certezze agli operatori economici.
Come
avevo già avuto modo di ricordare, in un momento di grave crisi per il settore
dell’Edilizia, che ha visto negli ultimi 3 anni la nostra regione perdere 7 mila posti di lavoro, mentre
sono calati pesantemente gli investimenti nel comparto edile, con un -37% nei
lavori pubblici e un -59% nell’edilizia privata, sono diminuiti anche gli
operai iscritti alla cassa edile (1.500 negli ultimi 4 anni solo a Genova), con
oltre 3.000 licenziati negli ultimi due anni nelle imprese Liguri, vi è stata
una riduzione del 3,23% delle imprese iscritte ed il settore
presenta un altissimo numero di imprese fallite o in amministrazione
controllata, il 20% del totale rilevato nel 2012 dalla Camera di Commercio: è
quindi necessario mettere in atto tutto quanto possibile per venire incontro
alla filiera dell’edilizia. Per questi motivi è assolutamente importante, ed è
stato corretto, anche se tardivo, recepire le IMPORTANTISSIME novità
introdotte con la conversione in Legge del
Decreto cosiddetto “del Fare”, modificando quindi la Legge
Regionale 6 giugno 2008 N. 16 “DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA” coordinata
con la Legge Regionale 5 aprile 2012 N. 9, ma non solo, andando a introdurre Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, con
particolare riferimento alla Legge dei Sottotetti.
La novità più interessante di questa Legge che
siamo chiamati ad approvare oggi è il
rinvio ai Comuni per una disciplina del recupero dei sottotetti che potrà
introdurre modifiche in senso più restrittivo o ampliativo della norma di rango
regionale. Di grande interesse la possibilità
dei Comuni di estendere gli effetti della legge 24 del 2001 agli edifici
esistenti fino all’approvazione della presente Legge di modifica della 24/01,
ciè fino a doma (data di pubblicazione sul BUR di questa Legge.. Come
importante è l’eliminazione dal testo della legge del richiamo alla Ristrutturazione Edilizia, ripreso solo per
definire la categoria di intervento nei limiti del 20% di ampliamento previsti
dalla Legge 16/08. Per questi interventi parrebbe applicabile la norma
introdotta dal Decreto del Fare. Per gli interventi eccedenti il 20%, i Comuni
possono definire, con variante urbanistica semplificata, definire le zone dove
i sottotetti possono essere recuperate oltre al parametro del 20%, senza
obbligo di reperimento dell’indice edificatorio, con la definizione di nuova
costruzione, senza cioè le deroghe delle distanze. Altra novità di rilievo è
quella dell’estensione della media matematica di m. 2,30 (2,10 per i locali
accessori e servizi) ai locali sottotetto esistenti, estendendo la norma di cui
alla legge 16/08 che vale per le nuove costruzioni.
Valutiamo positivamente come gruppo di Forza
Italia l’abbandono di modifiche alle
misure minime, presenti nella precedente bozza di legge, riportate a m. 1,50
per gli spazi ad uso abitazione e m. 1,30 per quelli ad uso accessorio, con la
media di m. 2,30 e di m. 2,10 per i locali accessori; come è positiva la
cancellazione del limite del 10% del volume geometrico come percentuale massima
di incremento (prevista nel D.D.L. originario), mentre viene inserito il limite
dell’altezza massima riferita agli edifici circostanti, quando non prevista nei
Piani Urbanistici comunali. Come positivo è il rinvio al Permesso a Costruire
se viene modificata la sagoma degli edifici, togliendo responsabilità ai
progettisti (in precedenza l’istanza prevista era la D.i.a.). Questa proposta
di modifica della Legge dei Sottotetti prevede anche modifiche alla legge 16,
con particolare riferimento al Decreto del Fare, per adeguare la Legge 16 alle
modifiche introdotte dal Legislatore Nazionale ai vincoli sulle distanze dai
fabbricati.
Avevamo sottoposto
agli uffici la norma votata e approvata dalla “rossa” regione Emilia Romagna,
ritenuta da molti, anche tra gli avvocati della nostra Regione, una norma
scritta bene, che recita: "3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli
edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del
patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale,
di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata
di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono
essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la
distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della
disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale
e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli
eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere
realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con
ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque
rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo
decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis
prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli
edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale.".A volte conviene “copiare” da chi ha già prodotto una norma di legge
Regionale scritta bene e chiara. Non si vergogni l’assessore a recepire una
norma approvata dall’Emilia Romagna che ha dimostrato la Sua validità.
Ci è stato assicurato dall’Assessore
all’Urbanistica Cascino che entro la fine dell’anno
si interverrà in questo senso anche
sulla Legge Regionale Urbanistica, la n. 36 del 1997
per ora ci accontentiamo delle
modifiche introdotte alla Legge Regionale 16, in
particolareall’art. 7 che recita: a modifica degli articoli 10, 18 e 78 della
l.r. 16/2008)
Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo
10 della l.r. 16/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, le
parole: “in deroga ai parametri urbanistico edilizi”
sono sostituite dalle seguenti: “senza applicazione dell’indice
edificatorio” e al
comma 1 dell’articolo 18 della l.r.
16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
prima delle parole: “Gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente”, sono inserite le
seguenti: “In attuazione dell’articolo
2 bis del d.p.r. 380/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni”. Al
comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 16/2008 e
successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole: “Negli interventi di nuova
costruzione e”, sono inserite le
seguenti: “negli interventi di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione
edilizia e di sostituzione edilizia,”.
Siamo
contenti che sia stato approvato in Commissione, e quindi parte integrante del
testo di Legge, l’emendamento proposto dal nostro gruppo che prevede l’altezza di m. 1,40 invece che m. 1,50 per
la definizione della altezza minima del sottotetto esistente come requisito per
la
trasformazione. Questo perché molti Comuni hanno introdotto
nei propri regolamenti altezze inferiori a m. 1,50, e l’altezza di m. 1,40
appare più aderente alle indicazioni che vengono dai Comuni.
Come
riproponiamo in aula l’ emendamento al
comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 circa dell’eliminazione della
parola “legittimamente” in relazione
agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, così come
modificata. Infatti, negli edifici antichi, è difficile verificare la
legittimità di questi volumi. Per il nostro gruppo la definizione “edifici
esistenti” è più che sufficiente e esaustiva per evidenziare gli immobili che
possono usufruire della legge”.
Il
Comma 2 potrebbe essere così riformulato: “Si
definisce sottotetto ai fini dell’applicazione della presente legge il volume
sovrastante l'ultimo piano degli edifici (Canc.
legittimamente) esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data
di presentazione della DIA obbligatoria o della richiesta di permesso di
costruire di cui all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della
copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: …omissis…”
Così
come riproponiamo un emendamento all’Articolo 2 (Interventi di recupero), che
recita: “Gli interventi di recupero dei sottotetti, come definiti all’articolo
1, comma 2, sono assentibili nel rispetto delle disposizioni di seguito
stabilite. Tali interventi non possono comportare la demolizione e
ricostruzione dell’edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti
consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.
Infatti
riteniamo che la demolizione e ricostruzione sia assentibile per i motivi
legati anche all’adeguamento sismico degli edifici. Non si capisce per quale
motivo i privati debbano ricorrere ad espedienti quali farsi rilasciare il
recupero del sottotetto con un progetto con Dia o con Permesso a Costruire, a
seconda della tipologia di intervento, e poi, una volta legittimato il
recupero, operare in variante per l’eventuale demolizione e ricostruzione. Quindi
l’ articolo 3 (del DDL n. 293) che
sostituisce l’articolo 2 della l.r. 24/2001 potrebbe essere così emendato:
…omissis … Tali interventi non possono comportare la demolizione e
ricostruzione dell’edificio (inserire: a
meno che l’edificio non venga ricostruito con la stessa sagoma e sedime con
l’aggiunta del recupero del sottotetto).
Per concludere, il recepimento del Decreto del Fare
sulle distanze dalle costruzioni, l’estensione del limite temporale della legge
all’approvazione della stessa, quindi dal 2001al 2014, la possibilità di
recuperare i sottotetti oltre la soglia del 20% delvolume come nuova
costruzione senza indice, sono le novità sicuramente qualificanti e positive di
questa legge. Le premesse non erano positive; infatti il testo originario della
modifica della Legge 24, predisposto dalla Giunta, da noi ferocemente
contestato risultava troppo appiattito nei confronti dell’orientamento del Tar
della Liguria, orientamento peraltro non ancora confermato da nessuna sentenza
di rango superiore. Sicuramente il Decreto del Fare e i nuovi orientamenti
giurisprudenziali anche del Tar della Liguria, conseguenti alla nuova norma di
rango nazionale, hanno determinato un’inversione di tendenza che ha portato a
questo testo di legge, teso a fare chiarezza e ad eliminare, per quanto
possibile, i contenziosi legali.
Grande contributo è stato dato dalle audizioni dei tecnici del
settore in particolare dagli Avvocati Amministrativisti, ma anche dagli Ordini
e Collegi professionali, che con interessanti proposte hanno contribuito a
emendare e migliorare questa legge. Rimane aperto appunto il nodo e la
perplessità segnalata anche dagli avvocati amministrativisti, sulla
impossibilità di applicare la Legge dei Sottotetti e la contemporanea
demolizione e ricostruzione di fabbricati.. Abbiamo portato questi argomenti e
questi emendamenti oggi in Consiglio regionale cercando di far approvare
dall’assemblea questa norma di buon senso.
Rimane da capire quali saranno gli effetti della revisione di
questa Legge sugli indirizzi interpretativi
allegati alla delibera della Giunta Regionale, la DGR 1662 DEL 20/12/2013, in modo da rendere coerente
questi indirizzi con la definizione di nuova costruzione di cui alla LEGGE
REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16
“DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA” - COORDINATA
CON LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012
N. 9 “ in vigore. Infatti questi
indirizzi interpretativi allegati a questa delibera di giunta sono in contrasto
con la Legge Regionale 24/01 e con questa modifica in approvazione oggi;
se si ammette poi che gli interventi sono interventi che prevedono un recupero
del sottotetto con una quota di volume inferiore al 20% del volume totale del
fabbricato, come in effetti è accaduto, come prevede il comma f) dell’art.10
che disciplina la Ristrutturazione
Edilizia della LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16, al titolo DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
COORDINATA CON LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 9,
che recita: gli ampliamenti
diversi da quelli di nuova costruzione di cui all’articolo 15 e, quindi,
entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga
ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile
(S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non può eccedere il
20 per cento del volume geometrico di cui all’articolo 70, gli stessi non possono essere definiti
nuova costruzione, anche ai fini della verifica sismica dei Cementi Armati,
se il nuovo tetto prevede un innalzamento della quota d'imposta perimetrale
superiore ad 1,00 metro
ma
l'intervento
deve essere classificato come intervento
locale o di miglioramento.
Ci siamo riservati, come gruppo di Forza Italia, in VI Commissione,
di modificare il voto di astensione in voto favorevole in Consiglio se questi
emendamenti in seguito alla discussione in Aula saranno approvati. Diversamente
valuteremo il nostro voto su questa modifica alla Legge Regionale 24 del 2001,
che di fatto comunque rappresenta una attualizzazione, sulla base delle
normative intervenute di Rango nazionale (Decreto del Fare) ed un adeguamento
di un’ottima legge approvata, ricordiamolo sempre, dalla Giunta di centro
destra del Presidente
Sandro Biasotti, una legge che ha dato buoni frutti in
termini quantitativi e qualitativi, di risposta ai bisogni dei cittadini e di
volano per una filiera come quella dell’edilizia che più
di altre mostra i limiti imposti dalla crisi economica, per un settore sempre
più vessato da tasse sulla casa e gabelle, non ultima la rivalutazione del
Catasto e la assurda proposta di ancora rivalutare le rendite catastali,
imposte dagli ultimi governi, dopo che il Presidente Berlusconi
aveva eliminato la iniqua tassazione sulla prima casa, surrettiziamente
riproposta sotto mentite spoglie. Una
buona legge (la 24/2001) che oggi ha
bisogno solo di essere aggiornata e migliorata, per evitare l’impasse dato
dall’interpretazione “diversa” dei funzionari dei Comuni, e le impugnative al
Tar su singoli progetti, che peraltro con una sentenza di Luglio ha sancito la
bontà della legge, modificando l’orientamento precedente, anche in seguito all'approvazione del Decreto del Fare.
Rimaniamo in attesa delle modifiche urgenti necessarie
per rendere attuale, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto del
Fare e nel testo del Decreto Sblocca Italia, una volta convertito in legge,
anche la Legge Urbanistica Regionale, quella legge 36 del 1997, che passati i
15 anni di età è anch'essa bisognosa di una revisione e di un aggiornamento.
Marco Melgrati
Capogruppo di Forza Italia