Melgrati: i funzionari impongono l’alt preventivo ad una legge che non
potrebbe essere approvata, perché in contrasto con sentenze della Corte
Costituzionale.
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In particolare viene
evidenziato che nella sentenza 451/07 la Corte Costituzionale
precisa che la tassa auto è un tributo proprio derivato con attribuzione di
gettito alle Regioni le quali, tuttavia, possono disporre esenzioni, detrazioni
e riduzioni solo nei limiti fissati dalla legislazione statale, non
essendo concesso loro il potere di disciplinare gli elementi costitutivi del
tributo.
Questi alcuni pareri degli uffici
regionali aderenti al Coordinamento Affari Finanziari:
La Sentenza n. 455 del 2005 della Corte Costituzionale avverso la nostra
disposizione di legge che includeva i registri storici individuati dal Codice
della Strada all’art. 60 dispone che l’art. 60 CdS “individua i veicoli di
interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione
stradale …. e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione
dalla tassa “automobilistica” La proposta per “salvare” le leggi regionali
che vogliono mantenere le agevolazioni sembrerebbe quindi in contrasto con la
sentenza CC 455/2005 (parere Regione Puglia).
L'Amministrazione scrivente
(regione Valle d’Aosta) non condivide, però, la conclusione dell'ultimo
capoverso laddove, in virtù del contenuto dell'art. 60 del codice della
strada, si ritiene che le Regioni possano mantenere l'esenzione per i veicoli
ultraventennali purché iscritti nei registri elencati dal CdS. A
nostro parere, la lettera dell'art. 60 vuole semplicemente regolare la
circolazione dei veicoli atipici e dei veicoli d'epoca e nulla dice a riguardo
del trattamento fiscale degli stessi. Tale interpretazione è suffragata
dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti R. U. 26300 del
19 settembre 2011 che ha chiarito che "l'iscrizione in uno dei
sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere
considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice
della strada, di interesse storico e collezionistico". Questo parere è
stato ripreso anche dalla risoluzione Agenzia Entrate n. 112/E del 29 novembre
2011 per la quale "A parere del Ministero delle Infrastrutture, quindi, le
previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetti in ordine al
regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento. Pertanto, i principi
dettati dall'articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione,
sotto il profilo fiscale, dei veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico disciplinati dall'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 342".
Questa al momento appare essere
la situazione. Gli uffici Regionali hanno sconsigliato il perseguire una
proposta di Legge che è in contrasto palese con i dettami di sentenze della
Corte Costituzionale. Rimaniamo in attesa di conoscere come si comporteranno la
Regione Lombardia e la Regione Toscana che aveva già legiferato in questo
senso.
Permane forte la critica a questo
governo del premier Renzi che con un colpo di penna ha cancellato agevolazioni
già esistenti. Ma d'altronde questo Governo, conclude il capogruppo di Forza
Italia Marco Melgrati, è capace solo ad aumentare le tasse…
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