Melgrati:
una immensa gioia. E’ la 23ma volta che vengo assolto su 23 rinvii a giudizio
da quando ero Sindaco o assessore ad Alassio. Dimostrata la mia onestà
intellettuale e politica, e soprattutto la mia buona fede.
Ancora una assoluzione per il
capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale per fatti accaduti quando
Marco Melgrati era Sindaco di Alassio. Questo di fatto è l’ultimo di una lunga
serie di processi che hanno visto l’ex Sindaco 23 volte rinviato a giudizio per
fatti a lui addebitati come Assessore o Sindaco di Alassio. Ancora una volta è
stata provata la buona fede, l’onestà intellettuale e morale di un Sindaco che
ha avuto il coraggio di affrontare e risolvere nodi spinosi per la Sua città, vedi il Grand
Hotel, l’Aurelia Bis, l’ampliamento del Porto, la casa di riposo per anziani,
il Campo Sportivo, per citare quelli più eclatanti.
“Ho sempre avuto piena fiducia
nella Magistratura Giudicante”, dichiara Melgrati. “il Collegio giudicante era
lo stesso del processo per concorso in abuso edilizio, concorso morale in abuso
d’ufficio e concorso in danno ambientale per il Grand Hotel di Alassio, per il
quale ero stato assolto per non aver commesso il fatto. Credo che abbiano
imparato a conoscermi, e abbiano capito la mia buona fede. Ringrazio il mio
amico e avvocato, l’On. Franco Vazio e il Suo studio, che ancora una volta mi
hanno mirabilmente supportato e difeso, nonostante sia un covo di comunisti”…”
Sono felice in maniera esponenziale, anche perché se fossi stato condannato
sarebbe scattata la Legge Severino
con la sospensione dal Consiglio Regionale e l’incandidabilità… credo anche che
a rodersi dentro sia qualche esponente del mio stesso partito, che si vedeva
già spianata la strada per le Regionali… e invece io ci sono…mi fa
ulteriormente piacere perché quello che ho fatto è stato un atto di giustizia
“sociale” nei confronti dei gestori delle SLO, per dei peccati assolutamente
veniali”. Con questo processo si concludono tutti i procedimenti a mio carico
come Sindaco di Alassio, e è stata ancora una volta sancita la mia correttezza
e trasparenza.
Ma ora i fatti:
“Mi sono state contestate le
archiviazioni di sanzioni in seguito a verbali di contestazione della Guardia
di Finanza ai gestori delle Spiagge Libere Comunali in capo a tre società che
avevano l’appalto delle Spiagge Libere Comunali (S.L.O.), sanzioni che erano state preparate ed erano state sottoposte al
sottoscritto dagli Uffici Comunali. Per gli
stessi verbali in data 31 ottobre 2005 gli uffici mi avevano predisposto una
Ordinanza e Ingiunzione, con la sanzione di euro 1.038,07, regolarmente
notificata al Presidente della Cooperativa Futuro. Per le stesse infrazioni,
contestate alla soc. Futuro, regolarmente sanzionata, erano stati emessi dalla
Guardia di Finanza 6 verbali ad ognuno dei conduttori delle 6 S.L.O.. Per
questi verbali era stata avviata la procedura prevista dalla Legge: le memorie
difensive dei gestori; l’audizione alla presenza di funzionari comunali e del
Sindaco e, solo poi, in virtù del fatto che la sanzione era già stata comminata
alla Soc. Cooperativa Futuro (e
verosimilmente e sicuramente, a mia memoria, anche a una delle altre due
società, ma non ne ho potuto ritrovare traccia) e delle giustificazioni
fornite, avevo, come Sindaco, archiviato le pratiche. Ritenevo di poterlo fare
perché:
1) Avevo
già sanzionato, con provvedimento di Ordinanza e Ingiunzione, a mia firma, la soc. Cooperativa Futuro
nella persona del Presidente Pro Tempore
per gli stessi verbali.
2) Avevo
già firmato io i provvedimenti di contestazione alla soc. Cooperativa Futuro e
alle altre società Cooperative (peraltro
pagate dalle soc. Cooperative in quanto tali) , ai conduttori, per conto
della Soc. Cooperativa Futuro (e delle altre) e quindi ritenevo che, se li
avevo firmati io come Sindaco, avrei potuto annullarli nella stessa veste.
3) Il testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli enti Locali (D.Lgs. 267/200, all’art. 107,
funzioni e responsabilità della Dirigenza, all’art. 3 comma g, che disciplina
in maniera puntuale i provvedimenti di esclusiva potestà dei Dirigenti
Comunali, non prevede espressamente la
competenza demaniale (e i funzionari Comunali, come si è evinto dalla
testimonianza del Dott. Valdiserra, Vicesegretario Comunale, non avevano una
idea chiara ed univoca sull’attribuzione delle competenze), e fa espresso
riferimento alle competenze in materia urbanistica ed edilizia e non al
Demanio.
4) Nel
parere Legale che avevo richiesto al legale interno del Comune, Avv. Contri, in data 9 gennaio 2006,
era espressamente scritto, richiamando il disposto del predetto Testo Unico,
che: al
di fuori di queste materie (Urbanistiche ed Edilizie) e
senza una precisa disposizione statutaria (non presente nello Statuto
del Comune di Alassio) che preveda espressamente l’attribuzione in
capo al Dirigente dei poteri sanzionatori nella materie sulle quali la legge
non individua esplicitamente l’autorità di riferimento, si deve ritenere che l’autorità
locale sia da intendere ancora con la figura del Sindaco. Il parere
richiamava poi la necessità di redigere un regolamento per disciplinare le
funzioni spettanti al Sindaco e/o ai funzionari (tesi del tutto arbitraria non
supportata dal testo della legge). Inoltre il Sindaco, a cui in primis veniva
indirizzato il parere, veniva messo in guardia dalla possibilità (in
caso di attribuzione della competenza ai dirigenti) di contestazioni in sede giudiziaria
in difetto di competenza del Sindaco, in particolare da coloro che sono stati
sanzionati con ordinanza-ingiunzione, con aggravio di costi per la
difesa da questi ricorsi da parte dell’Ente.
5) Inoltre,
il dirigente del Comune, da me interpellato, come acclarato dalla deposizione
davanti a questo tribunale, si rifiutava
di espletare la procedura prevista dalla legge, cioè l’istruttoria con le
memorie di difesa dei “sanzionati”, con l’audizione e il successivo “verdetto”,
con la giustificazione che se la
Guardia di Finanza aveva emesso i verbali, questo dovevano
essere pagati e basta!
6) Credo
poi, e questa è una mia convinzione (anche se in Italia, al contrario di altri
Paesi, come Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, India, non è
un diritto costituzionalmente
garantito) che non si possa reiterare la stessa sanzione, per il principio di
diritto di “ne bis in idem”, in
quanto la sanzione era già stata comminata alle società che avevano in capo
l’appalto delle spiagge libere
attrezzate comunali, come si evince dall’Ordinanza Ingiunzione di cui sopra, a
carico della soc. Cooperativa Futuro.
Devo poi aggiungere che, a
rafforzare le mie convinzioni e la mia buona fede, questi verbali da 1.000 euro
erano in capo ai conduttori delle Spiagge Libere Comunali, persone non certo
agiate, soci delle Cooperative, che traevano da questa gestione a mala pena il
loro salario mensile. Quindi, con il concetto del buon padre di famiglia, che
un Sindaco deve sempre avere, oltre che per quanto già esposto, dopo la lettura
delle memorie difensive, l’audizione dei conduttori delle S.L.O., e soprattutto
in virtù della sanzione già fatta pagare per gli stessi verbali (come si evince
chiaramente dalla lettura della Ordinanza- Ingiunzione in capo alla Soc.
Cooperativa Futuro) ero arrivato alla determinazione di dover archiviare le
pratiche. Mi si è contestato che le archiviazioni non erano sufficientemente
motivate, ma la motivazione era contenuta non già nel procedimento di
archiviazione ma nelle memorie difensive, che erano state accolte, seguendo la
procedura di legge. Inoltre non era la prima volta che accadeva un fatto
simile; infatti già in data 29 settembre 2005, senza mia alcuna sollecitazione,
gli uffici comunali mi avevano preparato
e messo alla firma l’archiviazione di un provvedimento analogo. E
sicuramente ce ne saranno stati altri, ma le mie capacità investigative non
sono paragonabili a quelle della Procura. In seguito ad un verbale di
accertamento di violazione n.42/2005 emesso dall’Ufficio Circondariale
Marittimo di Alassio, esaminata la documentazione agli atti dell’Ufficio e la
memoria difensiva del titolare dello stabilimento balneare (si trattava
dell’ostruzione del libero passaggio a mare nelle ore notturne con la posa di
un cancello) avevo firmato l’archiviazione di quel provvedimento. Ora, non essendo un tuttologo o un legale, mi
attenevo a quanto preparato dai funzionari e dirigenti del Comune, fidandomi di
Loro. Non ho preparato io i provvedimenti, non li ho sollecitati, e già in
allora avevo chiesto se, in base al Testo Unico, non fossero di competenza dei
Dirigenti. La risposta era stata che per le pratiche demaniali la competenza
era in capo al Sindaco (con il parere
favorevole del Legale del Comune), e io, con assoluta buona fede, me ne
sono stato. Per concludere, sono convinto di aver agito in buona fede, senza
dolo, e soprattutto senza vantaggi personali per questi provvedimenti che
ritenevo corretti. I miei genitori mi hanno insegnato tante cose, ma mi hanno
inculcato 4 fondamentali principi: la
Fede in Dio (e Dio sa quanto ho pregato in questi giorni), l’amore per il
mio paese inteso come Patria, il Lavoro come fondamento
di vita e l’Onestà. Ho sempre
ispirato la mia vita a questi principi, e continuerò a farlo”.
Marco Melgrati
Ex sindaco di Alassio
Presidente del gruppo di Forza
Italia in Consiglio Regionale in Liguria
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