sabato 29 marzo 2014

Legge Sottotetti: Marco Melgrati capogruppo di Forza Italia: subito una circolare della Regione per ridare legittimità dopo la sentenza alcuni Comuni si rifiutano di rilasciare le D.i.a. perché la Corte Costituzionale con la sentenza non è entrata nel merito. La Regione deve intervenire per ribadire la legittimità della legge e la sua applicabilità

Marco Melgrati capogruppo di Forza Italia, Roberto Bagnasco e Marco Scajola: subito una circolare della Regione per ridare legittimità ad una legge in vigore. Abbiamo scritto all’Assessore Gabriele Cascino.

Necessaria una circolare della Regione Liguria a tutti i Comuni liguri per tranquillizzare sulla validità della legge 24/2001, la Legge sui Sottotetti, all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale.
Infatti siamo venuti a conoscenza del fatto che alcuni Comuni non rilasciano titoli in seguito a presentazione di istanze ai sensi della legge sui sottotetti, e ciò è grave. Come ho già avuto modo di scrivere e dire, se l’ufficio tecnico di un Comune si rifiuta di applicare la legge 24/01, il funzionario o il dirigente compie “abuso d’ufficio”.
Anche nel caso in cui i Comuni si rifiutino di approvare progetti che eccedono il 20% del volume del fabbricato, questo atteggiamento è inaccettabile. Infatti proprio l’avvocatura della Regione Liguria, nella difesa del provvedimento all’udienza presso la Corte Costituzionale, che era intervenuta in giudizio, in particolare circa la asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, osservava che le norme integratrici della fattispecie penale –ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti urbanistici – possono essere integrate da norme di settore provenienti anche dal legislatore regionale, “secundum legem”; la difesa regionale rilevava che le disposizioni censurate si riferivano ad interventi
edilizi che, nella misura in cui non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, (inteso nella sua totalità n.d.r.) sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, ammessi dalla citata disciplina statale e non quali interventi di nuova costruzione, come erroneamente ritenuto dall’Ordinanza di rimessione.
Quindi, anche il superamento del parametro del 20%, introdotto dalla Legge Regionale 16
all’art. 10 lettera f), che recita: gli ampliamenti diversi
da quelli di nuova costruzione di cui all’articolo 15 e, quindi, entro soglie
percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri
urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o
volume come definito dallo strumento urbanistico, non può eccedere il 20 per
cento del volume geometrico di cui all’articolo 70, appare legittimo perché
previsto ex lege.

Cosicchè le resistenze dei Comuni a licenziare progetti che eccedono il 20% sono da
censurare, alla luce della normativa in vigore.

Chiediamo che l’assessore Regionale Gabriele Cascino e gli uffici della Regione facciano
chiarezza, con una circolare che non può assecondare una o più sentenze di
primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale, basate su casi singoli. Per
questo abbiamo scritto una lettera all’assessore Cascino.

Se l’assessore e la Giunta Regionale vorranno introdurre questo parametro massimo
del 20%, per rimanere all’interno della definizione di Ristrutturazione
Edilizia prevista dalla Legge Regionale, che chiaramente va a penalizzare le
costruzioni unifamiliari, concludono Melgrati, Bagnasco e Scajola, dovranno
apportare una modifica alla Legge Regionale, con un percorso in Commissione e
in Consiglio, che troveranno il gruppo di Forza Italia assolutamente contrario
e sulle barricate, a difesa di una buona
legge voluta dal Presidente Sandro Biasotti, Legge che ha creato lavoro,
soddisfatto necessità dei cittadini e non ha consumato ulteriormente il
territorio.

Genova,
29.03.2014


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