domenica 15 dicembre 2013

Sottotetti di Villanova: dopo la presentazione della modifica alla legge 24/2001 l’unica via è la variante urbanistica per recuperare gli indici da altri terreni.


Melgrati: l’unica strada possibile sembra essere la Variante Urbanistica con l’applicazione dell’art. 78 comma 3 della Legge Regionale 6 giugno 2008 n. 16 “disciplina dell’attività edilizia” coordinata con la Legge Regionale 5 aprile 2012 n. 9 “

“Dopo la presentazione in VI Commissione Urbanistica da parte dell’assessore Gabriele Cascino della modificaalla legge Regionale 24/01, detta dei Sottotetti, sembrerebbe essere persa ogni speranza per sanare il problema di Villanova d’Albenga ex lege.” Lo fa sapere il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Marco Melgrati, che continua: “la via che sommessamente avevo indicato, e cioè quella di estendere la legge dei sottotetti ad un periodo posteriore alla data di applicazione della norma, cioè l’ottobre del 2001, quindi portarla al 31.12.2012, è stata esclusa dall’assessore per due motivi: il primo è che non è“politically correct” e quindi non percorribile  dalla Giunta di Sinistra-Centro della Regione Liguria; la seconda è che, nel caso di Villanova d’Albenga, i sottotetti eccedono la quota del 20% prevista come ampliamento per rimanere nella fattispecie della tipologia di intervento urbanistico edilizio della “ristrutturazione edilizia” prevista dall’art. 10 della Legge Regionale 16/08 come modificato dalla L.R. 9/12.  Infatti, per fare un esempio, se l’indice territoriale dava la possibilità di costruire 60 mq., il sottotetto è stato approvato per altri 60 mq., mentre potevano al massimo essere 12 mq. dichiarati agibili, pari al 20% di mq. 60.
Comunque la normativa nazionale con il Testo Unico, quando parla di Ristrutturazione Edilizia con incremento volumetrico, non si riferisce ad una quota fissa (fino al 20%),come previsto dalla Legge Regionale 16 e sue modificazioni, ma l’accezione usata è il“modesto incremento”, che comunque potrebbe dare adito a ulteriori contestazioni.”
“Quindi, l’unica strada percorribile è una variante urbanistica, in applicazione dell’art. 78 della predetta legge Regionale, che consente per il solaio sovrastante l’ultimo piano, nel nostro caso unico piano, al comma 3, riferito alle altezze: Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l’altezza media interna netta – da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio stesso –non può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad abitazione,riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e di servizio. L’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio”,di fatto consentendo una minore altezza “legittima” rispetto alla media dei m. 2,70 per l’ultimo piano delle costruzioni.
“Appare ovvio,” continua il capogruppo di ForzaItalia,  “che questa norma abbisogna di indici di costruzione, in quanto classificata “nuova costruzione”, ancorché riduca le altezze per “l’ultimo piano” a quelle previste dalla legge dei sottotetti, ma in forza dell’art. 78 della L.R. 16, e quindi nella fattispecie di Villanova. Si rende necessaria una variante che giustifichi l’intervento, in considerazione del fatto che le altezze sono state ridotte rispetto a quelle previste dal Piano Regolatore per conformare la costruzione ad una tipologia migliorativa, che recuperi l’indice da altre zone di Piano Regolatore. Va da sé che l’indice sarà di privati e che dovrà essere acquistato da chi ha queste situazioni allo stato illegittime, e che il prezzo non potrà essere “politico”.

“Ad oggi”, conclude Melgrati, “se si introducesse solamente l’estensione del limite temporale della Legge 24/01 al 31.12.2012, tutte queste situazioni sarebbero sanate.Ma, come già detto, non c’è la volontà politica e soprattutto mi rendo conto che questo è contraddetto dal limite del 20% dell’art. 10 della L. Reg. 16, per la ristrutturazione (che non fa scattarela Nuova Costruzione) e dalle numerose sentenze emesse dal TAR Liguria in materia di sottotetti, che confliggono con l’interpretazione data dal Legislatore Regionale ligure circa la differenza della sagoma e l’incremento del volume per gli interventi considerati ristrutturazioni edilizie”
Genova, 15.12.2013.

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