Melgrati:
“le modifiche concordate a questa Legge sono migliorative e l’attualizzano.
Presentati alcuni emendamenti che potrebbero ancora migliorare quella approvata
dal centro-destra durante la Presidenza di Sando Biasotti”.
“Il
testo di legge così come modificato con l’ultima bozza di testo proposta
dall’assessore è sicuramente migliorativo di quello presentato in precedenza,
che aveva suscitato le nostre perplessità come Gruppo di Forza Italia e quelle
di tutte le categorie audite in Commissione. E’ stato fatto tesoro di molti
suggerimenti, in special modo quelli arrivati dagli avvocati amministrativisti,
che ogni giorno “misurano” sul campo gli effetti di questa legge e le
contestazioni del Tribunale Amministrativo Regionale, che comunque, dopo il
dettato nazionale del “Decreto del Fare” sulle distanza dai fabbricati, ha
sensibilmente modificato l’orientamento”. Così dichiara il Capogruppo di Forza
Italia Marco Melgrati che continua: “il primo emendamento è la richiesta
dell’eliminazione della parola “regolarmente”
in relazione agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge,
così come modificata. Infatti, negli edifici antichi, è difficile verificare la
legittimità di questi volumi. Per il nostro gruppo la definizione “edifici
esistenti” è più che sufficiente e esaustiva per evidenziare gli immobili che
possono usufruire della legge”.
“Altro
emendamento prevede l’altezza di m. 1,40 invece che m. 1,50 per la definizione
della altezza minima del sottotetto esistente come requisito per
la trasformazione. Questo
perché molti Comuni hanno introdotto nei propri regolamenti altezze inferiori a
m. 1,50, e l’altezza di m. 1,40 appare più aderente alle indicazioni che
vengono dai Comuni. Altro emendamento prevede la sostituzione dell’art. 8, che
propone una modifica all’art. 18 della Legge Regionale 16/2008, Disciplina dell’attività
edilizia, ai sensi del dettato nazionale del Decreto del Fare, con la norma
introdotta per Legge dalla
regione Emilia Romagna, ritenuta da molti,
anche tra gli avvocati della nostra Regione, una norma scritta bene. Questa
norma recita: "3 bis. In attuazione dell'articolo
2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di
qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di
recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione
espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e
regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area
di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile
e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico,
culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente
legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento
possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche
in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968,
nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano
comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del
medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis
prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli
edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale. Un altro emendamento
prevede la possibilità per i Comuni che intendono introdurre varianti a Puc e
Piani Regolatori, per normare la possibilità di estendere il recupero dei
sottotetti a zone urbanistiche da definire, anche agli edifici esistenti dal
2001 alla data di entrata in vigore di questa modifica della Legge, di evitare
il ricorso alla verifica di adeguatezza e all’applicazione di Via e Vas, che
porterebbe i Comuni a vanificare il contributo positivo della legge in termini
economici e di tempi di applicazione”.
“Vogliamo ricordare che questa
legge (la 24 del 2001) era stata approvata dalla giunta Biasotti di
Centro-destra, e ha già dato ottimi frutti nel recupero di unità abitative senza consumo del territorio. Una buona
legge che oggi ha bisogno solo di essere aggiornata e migliorata, per evitare
l’impasse dato dall’interpretazione “diversa” dei funzionari dei Comuni, e
l’impugnativa al Tar, che peraltro con una sentenza di Luglio ha sancito la
bontà della legge, modificando l’orientamento precedente, anche in seguito
all’approvazione del Decreto del Fare”, conclude Marco Melgrati.
Genova, 30.09.2014